
Il Quadro Completo delle Materie Obbligatorie post-Riforma Cartabia
La Riforma del processo civile (D.Lgs. 149/2022 attuativo della Legge Delega 206/2021) ha profondamente rafforzato l'istituto della mediazione civile disciplinato dal D.Lgs. 28/2010.
Oltre alle materie storiche, il legislatore ha esteso l'obbligatorietà del tentativo preventivo di mediazione a nuovi e rilevanti ambiti contrattuali del mondo economico e delle professioni:
Le Materie Tradizionali - Condominio e diritti reali (proprietà, usucapione, distanze, servitù). - Divisione e successioni ereditarie. - Patti di famiglia. - Locazione, comodato e affitto di aziende. - Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria. - Risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità. - Contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Le Nuove Materie Aggiunte dalla Riforma - **Associazione in Partecipazione** (art. 2549 c.c.). - **Contratti di Consorzio** (art. 2602 c.c.). - **Contratti di Franchising** (affiliazione commerciale L. 129/2004). - **Contratti d'Opera** (artt. 2222 e ss. c.c., inclusi i contratti d'opera intellettuale dei liberi professionisti). - **Contratti di Rete** (art. 3, D.L. 5/2009). - **Contratti di Somministrazione** (art. 1559 c.c.). - **Contratti di Subfornitura** (L. 192/1998).
Cosa Cambia per Avvocati e Parti Assistite
- 1Dovere di Informativa e Assistenza Obbligatoria: l'avvocato ha l'obbligo deontologico e di legge di informare per iscritto il cliente sulla possibilità e sull'obbligo di esperire la mediazione e sulle agevolazioni fiscali connesse.
- 2Primo Incontro Effettivo: con la soppressione del cd. "primo incontro informativo gratuito", il procedimento di mediazione entra subito nel merito della controversia fin dalla prima sessione.
- 3Conseguenze sulla Mancata Partecipazione: la mancata partecipazione senza giustificato motivo comporta sanzioni processuali, la condanna al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato e la possibilità per il giudice di desumere argomenti di prova nel successivo giudizio (art. 116 c.p.c.).
I.Me.Con. Istituto di Mediazione e Conciliazione
Organismo di Mediazione iscritto al n. 219 del Registro del Ministero della Giustizia
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